OIV

Attestazione degli OIV in materia di assolvimento agli obblighi di pubblicazione

Si premette che gli Ordini Professionali non sono tenuti alla nomina dell’OIV, ciò è stabilito dal DECRETO LEGGE 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale nell’ art. 2, comma 2 bis, testualmente dispone: “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.”

Nel caso in cui l’entesia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l’attestazione e la compilazione della rilevazione è effettuata dal RPCT (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza)

Data di creazione: 27/01/2021
Data di ultima modifica: 19/10/2023